La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento, che quest’estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan, introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio. Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l’ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio.
Cosa prevede
La nuova legge, approvata in via definitiva dalla Camera, prevede l’ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio e prevaricazione, ovvero con atti di controllo, possesso, dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato si determina anche quando l’omicidio è commesso per il rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Il testo interviene anche sulla concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altri reati legati alla violenza di genere. In particolare, si prevede che il godimento di tali benefici è subordinato alla valutazione positiva della condotta del detenuto o internato, basata sull’osservazione di esperti della durata di almeno un anno.
Per garantire la tutela e la sicurezza delle vittime, poi, dovrà essere data immediata comunicazione dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Comunicazione che dovrà essere notificata alla persona offesa, ma anche ai prossimi congiunti della vittima se deceduta per femminicidio o omicidio aggravato.
La legge introduce alcune novità sui permessi premio, prevedendo una riduzione della durata rispetto a quanto previsto ad oggi per i minori di età condannati per femminicidio. Viene estesa, inoltre, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito per le persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio e prevede modifiche alla normativa vigente per assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio.
Il testo garantisce una più ampia tutela alle giovani vittime di abusi, prevedendo che le ragazze che hanno compiuto quattordici anni possano accedere ai centri antiviolenza senza la necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.
La prevenzione
Un ruolo di primo piano viene dato anche alla prevenzione. Si prevede, infatti, la promozione di campagne di sensibilizzazione, iniziative formative e didattiche sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti, che possono essere un grande fattore di facilitazione per le violenze sessuali. Per questo motivo viene istituito presso il ministero della Salute un tavolo tecnico permanente per prevenire e contrastare le violenze sessuali attraverso l’uso di stupefacenti.
Vengono poi potenziate le iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Infine, ogni anno il ministero della Giustizia presenterà una relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della nuova legge “con l’indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio”.

