L’imprenditore del vino nonché celebre collezionista d’arte Gianni Giordano ha vinto la sua battaglia contro il Ministero delle Belle Arti e potrà mettere in vendita all’asta da Sotheby’s due pezzi della sua pregiata collezione.
Si tratta di «una coppia di larghi comò intarsiati di Giuseppe Maggiolini avente un valore dichiarato di € 2.235.830,00». Le due commodes realizzate nei primi anni del 1800 avrebbero già dovuto essere battute all’asta a Parigi nel novembre scorso con altri pezzi della collezione Giordano. Il loro improvviso ritiro era stato raccontato come una sorta di giallo. Oggi se ne comprende la ragione. Le due commodes erano state infatti “bloccate” da un provvedimento della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia che aveva annullato le precedenti autorizzazioni all’esportazione.
La ragione dello stop, si legge in sentenza era spiegata con «l’urgenza di provvedere con riferimento all’imminente messa all’asta dei beni in questione presso la sede parigina di Sotheby’s e, nel merito, prospettando che si trattasse di beni pubblici costituenti arredo del Palazzo Reale di Milano, a suo tempo illecitamente esportati dal territorio nazionale». Contro questa decisione era scattato il ricorso al Tar Liguria da parte dei legali di Giordano, gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato e Francesco Emanuele Salamone.
La competenza di Genova era dovuta al fatto che le due commodes erano arrivate in Italia via nave nel 2008. All’epoca, infatti, la società Giordano Art Collections srl aveva chiesto all’ufficio esportazione del ministero a Genova di poter importare temporaneamente dalla Gran Bretagna i due comò. Il 21 maggio del 2024 era stata concessa «la licenza di esportazione definitiva». Qualche mese dopo al repentina retromarcia con provvedimento definitivo di annullamento del Ministero ad inizio del 2025.
Il Tar ha però accolto il ricorso di Giordano liberando quindi le due commodes anche se non è escluso un ricorso al Consiglio di Stato. Sostanzialmente, scrivono i giudici «i controlli relativi alla provenienza lecita del bene culturale devono essere svolti prima del rilascio del titolo (certificato di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione) per la sua importazione temporanea». In questo caso la procedura successiva di divieto all’esportazione non poggiava su basi legittime e così i provvedimenti del ministero sono stati annullati.

